STATUTO

dell’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso

ARTICOLO 1 – Denominazione
1.1 – E’ costituita fra i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili che aderiscono al presente statuto un’Associazione denominata “UNIONE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI TREVISO” in breve di seguito indicata nel presente statuto anche come “Unione”.

ARTICOLO 2 – Finalità
2.1 – L’Unione è apartitica, democratica e non ha fine di lucro, ha lo scopo di rinsaldare fra i Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili i legami di amicizia, collaborazione e solidarietà, di facilitare attraverso un vicendevole aiuto l’avvio della professione, di promuovere lo studio e la risoluzione di temi o problemi oggetto della vita professionale o di interesse della categoria, di prestare assistenza ai propri Associati con tutti i mezzi a disposizione ed in tutte le circostanze nelle quali il suo intervento sia opportuno e necessario.

2.2 – L’Unione Locale di TREVISO aderisce all’UNIONE NAZIONALE GIOVANI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI (qui di seguito in breve denominata “Unione Nazionale”), nei modi e nei termini come definiti dal successivo articolo 5, accettandone finalità, disposizioni e direttive.

ARTICOLO 3 – Durata
3.1 – L’Unione ha durata illimitata.

ARTICOLO 4 – Sede
4.1 – L’Unione ha la propria sede presso il domicilio del Presidente pro-tempore e potrà essere trasferita altrove su decisione dell’Organo Esecutivo, che in questa Associazione prende il nome di Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 5 – Rapporti con l’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili
4.1 – L’Unione aderisce all’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, ne condivide le finalità e le attività, e si impegna a svolgere attività propositiva verso l’Unione Nazionale e seguirne l’indirizzo coordinatore, demandando alla stessa iniziative aventi interesse generale per i Dottori Commercialisti e gli Esperti Contabili con specifico carattere sindacale e di rappresentanza di categoria.

4.2 – Il Presidente dell’Unione, o il Vice Presidente, o un eventuale delegato all’uopo nominato, in sede di Assemblee Nazionali, relaziona, ove necessario, sull’attività svolta e programmata dalla propria Associazione, e presenta le istanze degli Associati nei confronti dell’Unione Nazionale.

ARTICOLO 6 – Oggetto
6.1 – L’Unione persegue le proprie finalità soprattutto attraverso le seguenti attività:

  • organizzazione di convegni, corsi, conferenze, incontri di studio e ogni altra attività idonea a sviluppare l’aggiornamento professionale e stimolare il confronto professionale tra gli associati ed i colleghi;
  • istituzione di concorsi e borse di studio a favore dei propri iscritti;
  • realizzazione di iniziative mirate a proporre agli associati migliori servizi inerenti la professione, anche grazie alla stipula di convenzioni con soggetti privati e pubblici di ogni tipo;
  • realizzazione di progetti della Commissione di Studio adottati ed approvati dal Consiglio Direttivo, i quali potranno rientrare, previo accordo con l’Ordine locale di riferimento, nei programmi di formazione permanente continua;
  • promozione  e organizzazione di attività dirette a facilitare l’avvio e l’esercizio della professione;
  • promozione di azioni a tutela degli interessi morali e professionali degli associati e della categoria;
  • adesione ad iniziative aventi scopi analoghi nell’ambito nazionale ed internazionale;
  • partecipazione ad associazioni nazionali ed internazionali della medesima o di diversa categoria professionale;
  • organizzazione di momenti di aggregazione che consentano il confronto e facilitino la conoscenze tra colleghi e praticanti;
  • realizzazione di qualsiasi altra attività destinata a raggiungere le finalità dell’Unione.

ARTICOLO 7 – Entrate e patrimonio dell’Unione
7.1 – Le entrate dell’Unione sono costituite da:
a) quote sociali;
b) contribuzioni volontarie e straordinarie.

7.2 – Il patrimonio dell’Unione è costituito da:

       a) beni posseduti a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento;
b) marchi, licenze, programmi ed altre attività immateriali realizzate od acquisite in via definitiva;
c) partecipazioni, titoli, quote, azioni ed interessenze di società, consorzi, società cooperative, fondazioni, confederazioni che svolgano attività analoga, simile o strumentale allo svolgimento delle attività dell’associazione;
d) crediti, altri diritti e rapporti sorti nel corso della vita associativa;
e) avanzi di cassa degli esercizi precedenti.

7.3 – É vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
7.4 – In caso di scioglimento per qualunque causa dell’associazione, l’Assemblea provvede, sentito l’Organismo di Controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, n°662, alla devoluzione del patrimonio dell’Associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 8 – Associati
8.1  – Dell’Unione possono far parte i Dottori Commercialisti iscritti alla sezione A, nonché gli Esperti Contabili iscritti alla sezione B  dell’Albo ed i praticanti iscritti all’apposito Registro dei Praticanti (sezione A e sezione B).
8.2 – L’Unione comprende Associati Effettivi, Associati Aderenti, Associati Praticanti e Associati Onorari, i quali tutti, all’atto dell’iscrizione, la cui validità decorre dal momento del versamento della quota sociale, devono impegnarsi per iscritto ad accettare le norme del presente statuto.
8.3 – Sono Associati Effettivi i Dottori Commercialisti iscritti alla sezione A, nonché gli Esperti Contabili iscritti alla sezione B dell’Albo della circoscrizione del Tribunale di Treviso, i quali al momento dell’iscrizione e del versamento della quota associativa non abbiano compiuto quarantatre anni d’età anagrafica. Gli Associati Effettivi hanno diritto di voto in assemblea e possono essere eletti a tutte le cariche dell’Unione.
8.4 – Sono Associati Aderenti i Dottori Commercialisti iscritti alla sezione A, nonché gli Esperti Contabili iscritti alla sezione B  dell’Albo che abbiano superato i limiti di età previsti per essere considerati Effettivi, ai sensi dell’art. 8.3 del presente Statuto, ovvero che risultino iscritti all’Albo di una circoscrizione diversa da quella del Tribunale di Treviso, e che, indipendentemente da precedenti iscrizioni, condividano gli scopi dell’Associazione. Gli Associati Aderenti non hanno diritto di voto in assemblea, e non possono ricoprire cariche elettive, ad eccezione della carica di Presidente del Collegio dei Probiviri dell’Unione.
8.5 – Sono Associati Praticanti gli iscritti nell’apposito Registro dei Praticanti, tenuto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Treviso ovvero coloro che, terminato il triennio di praticantato devono ancora superare l’esame di stato. Gli Associati Praticanti non hanno diritto di voto in assemblea. Gli Associati Praticanti possono eleggere nell’ambito della propria categoria d’associati fino a due rappresentanti comuni che partecipino alle riunioni del Consiglio Direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto. I rappresentanti così nominati decadono immediatamente dalla carica all’atto della loro iscrizione all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e devono essere sostituiti. Essi decadono, comunque, automaticamente alla conclusione del mandato del Consiglio Direttivo in carica.
8.6 – Con delibera dell’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, possono essere nominati nella qualità di Associati Onorari coloro i quali si siano distinti per il particolare impegno profuso a favore dei Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili. Essi possono partecipare all’assemblea, ma non hanno diritto di voto e non possono ricoprire cariche elettive.
8.7 – Gli Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti versano una quota annuale all’Unione, il cui ammontare sarà fissato dal Consiglio Direttivo, anche in misura differenziata per categoria. Il contributo deve essere versato nelle modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha il compito di verificare l’effettivo versamento della quota.
8.8 – L’elenco degli iscritti completo dei dati anagrafici e dei recapiti aggiornati, è trasmesso alla Segreteria dell’Unione Nazionale, entro i termini e le modalità comunicati dalla Giunta Nazionale, per l’inserimento nel database dell’Unione Nazionale.
8.9 – Tutte le quote associative sono  annuali e non sono trasmissibili.

ARTICOLO 9 – Dimissioni ed Esclusioni
9.1 – Perdono di diritto la qualifica di Associati Effettivi, Aderenti e Praticanti, gli Associati che danno le dimissioni od abbandonano la professione. Sono considerati dimissionari coloro che non versano la quota sociale entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo, e comunque entro il termine dell’anno solare.
9.2 – Il Consiglio Direttivo può, in presenza di comportamenti gravemente lesivi dell’immagine e del decoro della professione, nonché nel caso di mancato rispetto delle norme del presente statuto, decidere l’esclusione di un Associato. L’interessato, tuttavia, deve essere convocato per avere la possibilità di giustificarsi. L’esclusione è comunicata all’interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo posta elettronica certificata (pec) e l’escluso può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dalla notifica, ai sensi dell’art. 15.4 del presente statuto.

ARTICOLO 10 – Organi dell’Unione
10.1 – Gli Organi preposti al funzionamento dell’Unione sono:

  • Assemblea generale degli Associati;
  • Consiglio Direttivo;
  • Commissione di Studio;
  • Comitato Consultivo;
  • Collegio dei Probiviri.

10.2  – Alle cariche elettive dell’Unione sono eleggibili gli Associati Effettivi, ai sensi dell’art. 8.3, in regola con l’iscrizione e il versamento della quota annuale da almeno 10 (dieci) giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea. La candidatura deve essere depositata, almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’Assemblea, presso la sede dell’Unione.

10.3 – Sono eleggibili nel Collegio dei Probiviri tutti gli Associati Effettivi che abbiano, oltre ai requisiti previsti dal comma 2, già maturato esperienza nell’ambito delle attività dell’Unione.

10.4 – In deroga a quanto previsto dal comma 2, sono eleggibili alla carica di Presidente del Collegio dei Probiviri anche gli Associati Aderenti purché iscritti alla sezione A o alla sezione B dell’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della circoscrizione del Tribunale di Treviso.

ARTICOLO 11 – Assemblea Generale degli Associati
11.1 – L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla, ovvero quando almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo.

11.2  – L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal Presidente dei Probiviri, delibera sulle seguenti questioni, secondo le maggioranze di cui al successivo comma 6:

  • nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
  • approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno;
  • modifiche allo statuto;
  • ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

11.3  – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ai sensi del successivo comma 5, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti. Essa deve essere convocata a mezzo lettera, fax, o posta elettronica almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione; nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.

11.4 – Per la partecipazione all’Assemblea Generale degli Iscritti sono ammesse fino ad un massimo di 2 (due) deleghe conferite per iscritto con allegata copia di un valido documento di identità. Possono essere delegati solo Associati Effettivi di cui all’art. 8.3.

11.5 – Hanno diritto al voto soltanto gli Associati Effettivi purché in regola, da almeno 10 giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, con l’iscrizione e il versamento della quota annuale. L’elenco degli iscritti redatto dal Tesoriere deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo entro il giorno precedente la data fissata per l’Assemblea.

11.6 – L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed aventi diritto di voto ai sensi del precedente comma 5, salvo quanto previsto dai commi 7 e 8 del presente articolo e dal successivo articolo 18 (Modifiche dello Statuto).

11.7 – Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni associato avente diritto di voto può esprimere fino ad un massimo di sette preferenze tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, ai sensi dell’articolo 10.2. I candidati con il maggior numero di preferenze ricevute, fino ad un massimo di sette candidati, comporranno il Consiglio Direttivo.

11.8 – Per l’elezione del Collegio dei Probiviri ogni associato avente diritto di voto può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, ai sensi dell’articolo 10.2, specificando chi tra di essi deve rivestire la carica di Presidente, ai sensi dell’articolo 15.2. I tre candidati con il maggior numero di preferenze ricevute compongono il Collegio dei Probiviri.

11.9 – Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri in carica al momento della convocazione dell’Assemblea, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo in carica al momento della convocazione dell’Assemblea; il Presidente del Collegio riunisce, senza indugio, il Collegio stesso che decide ai sensi dell’articolo 15.4 del presente Statuto e riferisce al Presidente dell’Unione in carica al momento della convocazione dell’Assemblea anche per l’eventuale riconvocazione dell’Assemblea.

ARTICOLO 12 – Consiglio Direttivo
12.1 – Il Consiglio Direttivo è composto da:

  • un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione Studio, oltre che da un massimo di altri due Consiglieri, e quindi fino a un numero massimo di sette componenti;
  • massimo due Rappresentanti dei Praticanti nella qualità di uditori senza diritto di voto, eletti dagli Associati Praticanti, ai sensi dell’art. 8.5 del presente Statuto.

12.2 – Le cariche di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri e di Rappresentante dei Praticanti sono incompatibili con le cariche di componenti di Direttivi Nazionali in altre Associazioni Sindacali aventi scopi e obiettivi uguali o simili a quelli previsti dal presente statuto. La sussistenza di tale condizione di esclusiva deve essere dichiarata per iscritto dagli interessati ed inviata al Presidente del Collegio dei Probiviri all’atto della nomina. L’assenza e/o il venir meno di tale condizione di esclusiva comporta il mancato insediamento o la decadenza automatica dalla carica di componente del Consiglio Direttivo, di componente del Collegio dei Probiviri o di Rappresentante dei Praticanti.

12.3 – Il Consiglio Direttivo è eletto ogni tre anni dall’Assemblea generale degli Associati e rimane in carica fino all’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo.

12.4 – Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere ed un Responsabile della Commissione di Studio. 

12.5 – Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta al mese ed ogni altra volta che lo convochi il Presidente o ne facciano richiesta almeno due dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti, ma per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

12.6 – Decade dalla qualifica di componente del Consiglio Direttivo il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente per almeno tre riunioni nel corso dell’anno solare. La pronuncia di decadenza spetta al Consiglio che tuttavia deve essere riunito nella sua totalità, eccezion fatta per il Consigliere a decadere. Al Consigliere decaduto si applicano le norme dell’Associato escluso in termini di comunicazioni e ricorso.

12.7 – Il Consiglio Direttivo predispone le esecuzioni delle deliberazioni dell’Assemblea, stabilisce il programma di lavoro e delibera sui criteri, la misura e le modalità di versamento dei contributi associativi. Il Consiglio Direttivo è l’unico organo che autorizza spese. Le decisioni del Consiglio Direttivo vengono fatte constare da un verbale della riunione redatto dal Segretario o, in sua assenza, da uno dei membri presenti.

12.8 – Il Consiglio Direttivo redige il Rendiconto delle Entrate e delle Uscite che deve essere annualmente approvato dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo consegna il Rendiconto delle Entrate e delle Uscite, almeno trenta giorni prima della data fissata per l’Assemblea degli Associati, al Collegio dei Probiviri, il quale attesta all’Assemblea la presa visione dello stesso e/o eventuali rilievi.

12.9 – L’Associazione è rappresentata dal Presidente del Consiglio Direttivo in ogni circostanza;  in sua assenza la rappresentanza è esercitata dal Vice Presidente o da un altro Consigliere delegato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – Commissione di Studio
13.1 – La Commissione di Studio è l’organo incaricato di studiare i problemi e le questioni sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo e di elaborare le relazioni.

13.2 – Essa è nominata ogni tre anni dal Consiglio Direttivo, ed è formata, oltre che dal componente del Consiglio Direttivo responsabile della Commissione,  da un numero che va da 2 (due)  a 8 (otto) componenti, scelti tra tutti gli iscritti, che abbiano manifestato il proprio interesse a collaborare nelle commissioni di studio. Essa designa, se necessario, delle Sottocommissioni, delegando per ciascuna un proprio componente a coordinarne i lavori.

13.3 – La Commissione opera secondo un programma generale definito dal Consiglio Direttivo, il quale può anche affidarle l’approfondimento di particolari questioni culturali e di categoria. Nell’ambito del programma decide autonomamente lo studio anche di specifici argomenti, eventualmente demandando i lavori alle Sottocommissioni secondo le materie di istituzione.

13.4 – La Commissione di Studio è presieduta dal Responsabile nominato dal Consiglio Direttivo; nel suo ambito designa i relatori delle diverse questioni figuranti nel proprio ordine del giorno. Il funzionamento della Commissione e delle Sottocommissioni è regolamentato dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14. Comitato Consultivo
14.1 – Per decisioni di particolare importanza e a discrezione del Consiglio Direttivo può essere convocato il Comitato Consultivo. Esso è composto dal Consiglio Direttivo, dalla Commissione di Studio e dagli ex-Presidenti dell’Unione. E’ presieduto dal Presidente in carica pro-tempore dell’Associazione.

ARTICOLO 15 – Collegio dei Probiviri
15.1 – Il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, è nominato dall’Assemblea contestualmente al Consiglio Direttivo e per la stessa durata di questo; esercita funzioni arbitrali e di controllo nell’ambito dell’Unione. Qualora il numero degli Associati effettivi sia inferiore a 25 (venticinque), l’Assemblea ha facoltà di nominare un Probiviro Unico in luogo dell’Organo collegiale.

15.2 –  L’Assemblea elegge, inoltre, il Presidente del Collegio dei Probiviri ai sensi dell’articolo 10.4. 

15.3 – Il Collegio dei Probiviri agisce su propria iniziativa o su istanza proveniente da Associati od Organi dell’Associazione per dirimere qualunque controversia. Le decisioni prese dai Probiviri sono vincolanti e inappellabili.

15.4 – Qualsiasi esposto o ricorso rivolto al Collegio deve essere indirizzato presso lo studio del Presidente del Collegio medesimo; il Presidente del Collegio provvede senza indugio a riunire il Collegio e riferisce al Presidente dell’Unione delle decisioni prese.

ARTICOLO 16 – Cooptazione
16.1 – Qualora nel corso del triennio vengano meno uno o più componenti del Consiglio Direttivo, della Commissione di Studio o del Collegio dei Probiviri, ciascun organo può procedere autonomamente alla cooptazione. I nuovi componenti così nominati durano in carica sino alla successiva Assemblea che deve provvedere alla sostituzione del dimissionario.

ARTICOLO 17 – Disposizioni varie
17.1 – Le cariche dell’Unione sono ricoperte a titolo gratuito; il Consiglio può tuttavia, in occasione di particolari incarichi, prevedere per il Presidente, per i componenti del Consiglio Direttivo, o per i componenti della Commissione di Studio, il rimborso delle spese stabilendone i criteri, l’entità e le modalità.

17.2 – Qualsiasi propaganda politica o religiosa all’interno dell’Unione è vietata.

ARTICOLO 18 – Modifiche dello Statuto
18.1 – Le clausole del presente Statuto non possono essere modificate che attraverso una delibera dell’Assemblea Generale degli Associati convocata a tale scopo.

18.2 – La deliberazione è valida se ottiene almeno il voto favorevole di 1/3 (un terzo) più uno degli Associati Effettivi iscritti ed aventi diritto di voto, salvo migliore maggioranza degli aventi diritto al voto intervenuti. Tuttavia il Consiglio Direttivo è autorizzato ad apportarvi qualsiasi variazione fosse utile e necessaria, con successiva ratifica da parte dell’Assemblea, affinché nessuna delle prescrizioni del presente statuto sia in contrasto o difforme da quelle dello Statuto dell’UNIONE NAZIONALE attuale o futuro, ed è altresì espressamente autorizzato sin da ora e per qualunque momento, ad acquisire ed introdurre con forza di norma statutaria innovativa o modificativa del presente Statuto, mediante semplice propria delibera di accettazione, quelle specifiche indicazioni o prescrizioni che in qualsiasi momento dovessero essere richieste o dettate dalla Giunta Esecutiva o dal Collegio dei Probiviri dell’Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili.

Treviso, 13 dicembre 2010