Come recita l´articolo 10 dello Statuto, l´Assemblea degli Associati è uno degli organi preposti al funzionamento dell´Unione.
Il successivo articolo 11 individua le modalità di convocazione, i quorum costitutivo e deliberativo, coloro a cui spetta il diritto di voto, ecc.
ART. 11 – ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
11.1 – L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno ed ogni altra volta che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla, ovvero quando almeno 1/3 (un terzo) degli Associati Effettivi ne chieda la convocazione al Consiglio Direttivo.
11.2 – L’ordine del giorno è fissato dal Consiglio Direttivo. L’Assemblea, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal Presidente dei Probiviri, delibera sulle seguenti questioni, secondo le maggioranze di cui al successivo comma 6:
– nomina dei componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
– approvazione del Rendiconto da presentarsi a cura del Tesoriere entro il mese di aprile di ogni anno;
– modifiche allo statuto;
– ogni questione ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.
11.3 – L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione se è presente almeno 1/3 (un terzo) degli Associati aventi diritto al voto, ai sensi del successivo comma 5, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati aventi diritto di voto presenti. Essa deve essere convocata a mezzo lettera, fax, o posta elettronica almeno 20 (venti) giorni prima della data fissata per la riunione; nella lettera di convocazione deve essere contenuto l’ordine del giorno e la data della eventuale seconda convocazione.
11.4 – Per la partecipazione all’Assemblea Generale degli Iscritti sono ammesse fino ad un massimo di 2 (due) deleghe conferite per iscritto con allegata copia di un valido documento di identità. Possono essere delegati solo Associati Effettivi di cui all’art. 8.3.
11.5 – Hanno diritto al voto soltanto gli Associati Effettivi purché in regola, da almeno 10 giorni precedenti la data fissata per l’Assemblea in prima convocazione, con l’iscrizione e il versamento della quota annuale. L’elenco degli iscritti redatto dal Tesoriere deve essere ratificato dal Consiglio Direttivo entro il giorno precedente la data fissata per l’Assemblea.
11.6 – L’Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti ed aventi diritto di voto ai sensi del precedente comma 5, salvo quanto previsto dai commi 7 e 8 del presente articolo e dal successivo articolo 18 (Modifiche dello Statuto).
11.7 – Per l’elezione del Consiglio Direttivo ogni associato avente diritto di voto può esprimere fino ad un massimo di sette preferenze tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, ai sensi dell’articolo 10.2. I candidati con il maggior numero di preferenze ricevute, fino ad un massimo di sette candidati, comporranno il Consiglio Direttivo.
11.8 – Per l’elezione del Collegio dei Probiviri ogni associato avente diritto di voto può esprimere fino ad un massimo di tre preferenze tra coloro che hanno presentato la propria candidatura, ai sensi dell’articolo 10.2, specificando chi tra di essi deve rivestire la carica di Presidente, ai sensi dell’articolo 15.2. I tre candidati con il maggior numero di preferenze ricevute compongono il Collegio dei Probiviri.
11.9 – Il risultato delle votazioni può essere contestato entro 5 (cinque) giorni successivi al giorno dello scrutinio con domanda scritta e firmata da almeno 1/5 (un quinto) degli Associati aventi diritto al voto, indirizzata al Presidente del Collegio dei Probiviri in carica al momento della convocazione dell’Assemblea, oltre che per conoscenza al Consiglio Direttivo in carica al momento della convocazione dell’Assemblea; il Presidente del Collegio riunisce, senza indugio, il Collegio stesso che decide ai sensi dell’articolo 15.4 del presente Statuto e riferisce al Presidente dell’Unione in carica al momento della convocazione dell’Assemblea anche per l’eventuale riconvocazione dell’Assemblea.